1. Sono cause impeditive per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso:
a) la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;
b) l'interdizione di una delle parti per infermit
à
di mente;
c) la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all'articolo 87, primo comma, del codice civile
“
non possono contrarre matrimonio tra loro: gli ascendenti e i discendenti in linea retta, i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini, lo zio e la nipote, la zia e il nipote, gli affini in linea retta (il divieto sussiste anche nel caso in cui l
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affinit
à
deriva da matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale
è
stata pronunziata la cessazione degli effetti civili), gli affini in linea collaterale in secondo grado, l
’
adottante, l
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adottato e i suoi discendenti, i figli adottivi della stessa persona, l
’
adottato e i figli dell
’
adottante, l
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adottato e il coniuge dell
’
adottante, l
’
adottante e il coniuge dell
’
adottato
”
; non possono altres
ì
contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87;
d) la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte; se
è
stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sentenza di condanna di primo o secondo grado ovvero una misura cautelare la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso
è
sospesa sino a quando non
è
pronunziata sentenza di proscioglimento.
2. Il cittadino straniero che vuole costituire in Italia un
’
unione civile, ai sensi dell
’
art. 1 comma 19 della Legge 20 maggio 2016, n. 76, deve presentare all
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ufficiale dello Stato Civile anche una dichiarazione dell
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autorit
à
competente del proprio Paese dalla quale risulti che, giusta le leggi di cui
è
sottoposto, nulla osta all
’
unione civile.